Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  b) al comma 2 le parole: «31  dicembre  2014»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno  2013,
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014,  n.  114,  dall'articolo  66,  commi   9-bis   e   13-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2015  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2015. 
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2015». 
  4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 
  5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai  sensi  del  comma  1,
lettera b) e del comma 2, per le  quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  non   e'   stata   presentata   alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere,  sono  destinate,  previa  ricognizione  da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore  del  personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino  delle  funzioni  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono  fatte  salve,  in  ogni
caso,  le  assunzioni  in  favore  dei  vincitori  di  concorso,  del
personale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca. 
  6. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  7. Nelle more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle
funzioni  ad  essa  attribuite,  i  contratti  di  lavoro   a   tempo
determinato stipulati dalla medesima Agenzia  per  l'attribuzione  di
funzioni dirigenziali,  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  7,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in  essere  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e con  scadenza  entro
il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in
pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, al 31  dicembre  2015.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata  in  495.440  euro
per il 2015, e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, le parole: «e' prorogato al 31  dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al (( 31 dicembre  2015
))». 
  (( 8-bis. All'articolo 6, comma  21-sexies,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole:  «Per  il
quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli  anni
dal 2011 al 2020». 
  8-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  8-bis  si  applicano  con
riferimento  alle  norme  in  materia  di  contenimento  della  spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  fatte  salve  le
disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89. )) 
  9.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  2,   comma   12,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno
2015, limitatamente ai profili professionali specialistici. 
  10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  (( 10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre  2011,
n. 183,  le  parole:  «31  dicembre  2014  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». )) 
  11. All'articolo 1, comma 298, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». 
  (( 11-bis. All'articolo 11, comma 8, del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, le parole: «e comunque  non  oltre  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  comunque  non
oltre il 31 maggio 2015». 
  11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di sei mesi» fino a «per l'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». )) 
  12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «
(( 30 aprile 2015 ))  ».  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo   Unico   Giustizia   di   cui
all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181. 
  (( 12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Fino  alla
conclusione   delle   procedure   di   stabilizzazione,   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  le
regioni  possono  procedere  alla  proroga  dei  contratti  a   tempo
determinato interessati alle procedure di cui  al  presente  periodo,
fermo restando il rispetto  dei  vincoli  previsti  dall'articolo  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica». 
  12-ter. Al fine di assicurare, con  carattere  di  continuita',  il
regolare svolgimento delle attivita' afferenti  all'allertamento,  al
monitoraggio e al coordinamento operativo delle  strutture  regionali
che  compongono  il  Servizio  nazionale  della  protezione   civile,
prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di  cui
all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso  le
Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata  fino  al
31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di  cui  all'articolo
14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3891
del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  21
agosto  2010,  e  successive  modificazioni.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma  si  provvede  con  le  risorse  a
carico dei bilanci regionali,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  14
dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010. 
  12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare  la
piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e per
la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di
cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012,  n.  96,  per
l'anno 2015, i termini relativi  al  procedimento  di  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013,  di  cui
all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96  del  2012,  sono
prorogati di sessanta giorni. Il termine per la  presentazione  delle
richieste di accesso, per  l'anno  2015,  ai  benefici  di  cui  agli
articoli 11  e  12  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015. I  partiti
politici che,  entro  tale  data,  abbiano  presentato  richiesta  di
ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del  presente  comma
per l'anno 2015  e  abbiano  attestato  di  essere  in  possesso  dei
requisiti  indicati  all'articolo  10,  commi  1  e  2,  del   citato
decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita' individuate dalla
deliberazione 15  gennaio  2014,  n.  1,  della  Commissione  di  cui
all'articolo 9, comma 3, della citata legge n.  96  del  2012,  hanno
accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel
registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge  n.  149  del
2013 alla data del 31  gennaio  2015.  A  tal  fine,  la  Commissione
trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco
dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni  di
cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino  al  31  dicembre
2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di  cui  al
terzo  periodo  del  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149  del  2013,
anche qualora non risultino  ancora  iscritti  nel  registro  di  cui
all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della  percezione
dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  1  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni 
              1.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo  indeterminato  di  cui  all'articolo  1,
          commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2015. 
              3-6-quinquies. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art. 3
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per
          la semplificazione e la trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «Art. 3. Semplificazione e flessibilita' nel turn over 
              1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi
          compresi quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
          modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno  2014,  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 20 per cento  di  quella  relativa  al
          personale  di  ruolo  cessato  nell'anno   precedente.   La
          predetta facolta' ad assumere e' fissata nella  misura  del
          40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento  per  l'anno
          2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per  cento
          a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia,  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola  e
          alle universita' si applica la normativa di settore. 
              2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per  il  personale
          di ruolo del singolo ente non superi l'80 per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio   consuntivo   dell'anno    precedente,    possono
          procedere, per gli anni  2014  e  2015,  ad  assunzioni  di
          personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  nel
          limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella
          relativa  al   personale   di   ruolo   cessato   nell'anno
          precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata
          nella misura del 60 per cento nell'anno 2016,  dell'80  per
          cento nell'anno 2017  e  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene
          conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma
          3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
              3-10-bis. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dei commi  9-bis  e  13-bis
          dell'art. 66 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni: 
              «Art. 66. Semplificazione e flessibilita' nel turn over 
              1-9. (Omissis). 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10-13. (Omissis). 
              13-bis  Per  il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018.  A  decorrere  dall'anno  2015,  le  universita'  che
          rispettano la condizione di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
          delle successive  norme  di  attuazione  del  comma  6  del
          medesimo articolo 7 possono  procedere,  in  aggiunta  alle
          facolta' di cui al  secondo  periodo  del  presente  comma,
          all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
          3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,
          anche  utilizzando   le   cessazioni   avvenute   nell'anno
          precedente  riferite  ai  ricercatori  di  cui  al   citato
          articolo 24, comma 3, lettera a),  gia'  assunti  a  valere
          sulle facolta' assunzionali previste  dal  presente  comma.
          L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
          assunzioni di cui ai periodi precedenti e'  effettuata  con
          decreto del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
          della   Ricerca,   tenuto   conto   di   quanto    previsto
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
          Ricerca   procede   annualmente   al   monitoraggio   delle
          assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze.  Al  fine  di  completarne
          l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le
          disposizioni precedenti non si applicano agli  istituti  ad
          ordinamento  speciale,  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8  luglio
          2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  2
          agosto 2005, 18 novembre 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre  2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°  dicembre
          2005. 
              14. (Omissis).». 
                
              Si riporta  il  testo  del  comma  5  dell'art.  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni 
              1-4. (Omissis). 
              5. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2013,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 
              6-14. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 464  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. 
              1-463 (Omissis). 
              464. Al fine di incrementare l'efficienza  dell'impiego
          delle risorse tenendo  conto  della  specificita'  e  delle
          peculiari esigenze del Comparto sicurezza  e  del  Comparto
          vigili  del  fuoco  e  soccorso   pubblico,   le   relative
          amministrazioni  possono  procedere  per  l'anno  2014,  in
          deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  ed
          all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012,  n.
          228, e, comunque, con un  turn  over  complessivo  relativo
          allo  stesso  anno  non  superiore  al  55  per  cento,  ad
          ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
          limite di un contingente complessivo corrispondente ad  una
          spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2014 e a 126 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,
          con riserva di assunzione di 1.000 unita' per la Polizia di
          Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e 600 unita'
          per il Corpo della guardia  di  finanza.  A  tale  fine  e'
          istituito un apposito fondo nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze con  una  dotazione
          pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015. 
              465-749. (Omissis).». 
                
              La legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 7
          aprile 2014, n. 81. 
                
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni: 
              «3. Personale in regime di diritto  pubblico  (Art.  2,
          commi 4 e 5 del d.lgs  n.  29  del  1993,  come  sostituiti
          dall'art. 2 del d.lgs n. 546  del  1993  e  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.». 
                
              Si riporta il comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge  31
          agosto  2013,  n.  101   (Disposizioni   urgenti   per   il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche amministrazioni), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego. 
              1-8. (Omissis). 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, riferita agli anni dal  2013  al  2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
          restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          province possono prorogare  fino  al  31  dicembre  2015  i
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  per  le  strette
          necessita'  connesse  alle  esigenze  di  continuita'   dei
          servizi e nel rispetto dei vincoli  finanziari  di  cui  al
          presente comma, del patto di  stabilita'  interno  e  della
          vigente normativa di contenimento della  spesa  complessiva
          di personale. Per le proroghe dei  contratti  di  lavoro  a
          tempo determinato  del  personale  degli  enti  di  ricerca
          possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente
          comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma  188,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
          esclusivamente per il personale direttamente  impiegato  in
          specifici progetti di ricerca finanziati  con  le  predette
          risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. 
              10-16-ter. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dei commi 7 e  8  dell'art.
          48  del   decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «Art. 48. Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica. 
              1-6. (Omissis). 
              7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro  della
          salute sono trasferite all'Agenzia le unita'  di  personale
          gia' assegnate agli uffici  della  Direzione  Generale  dei
          Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
          cui  competenze  transitano  alla  medesima   Agenzia.   Il
          personale trasferito non potra' superare il  60  per  cento
          del personale in servizio alla data del 30  settembre  2003
          presso  la  stessa  Direzione  Generale.  Detto   personale
          conserva  il  trattamento   giuridico   ed   economico   in
          godimento. A seguito del trasferimento del  personale  sono
          ridotte in maniera corrispondente  le  dotazioni  organiche
          del Ministero della  salute  e  le  relative  risorse  sono
          trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette  dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. Resta  confermata
          la collocazione nel comparto di  contrattazione  collettiva
          attualmente previsto per il personale trasferito  ai  sensi
          del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
          particolari e motivate esigenze, cui non  puo'  far  fronte
          con personale in  servizio,  e  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita' finanziarie, personale tecnico  o  altamente
          qualificato, con contratti a tempo determinato  di  diritto
          privato. L'Agenzia puo' altresi'  avvalersi,  nei  medesimi
          limiti di disponibilita' finanziaria,  e  comunque  per  un
          numero non superiore a 40 unita',  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di
          personale in  posizione  di  comando  dal  Ministero  della
          salute, dall'Istituto  Superiore  di  sanita',  nonche'  da
          altre Amministrazioni dello  Stato,  dalle  Regioni,  dalle
          Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca. 
              8. Agli oneri relativi  al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
          farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
          fa fronte: 
              a)  mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  dai
          capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,  3006,  3007,  3130,
          3430 e 3431 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della salute; 
              b) mediante le entrate  derivanti  dalla  maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
          12, della legge 29  dicembre  1990,  n.  407  e  successive
          modificazioni; 
              c) mediante eventuali introiti derivanti  da  contratti
          stipulati con l'Agenzia  europea  per  la  Valutazione  dei
          Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali    per    prestazioni     di     consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca; 
              c-bis)  mediante  eventuali   introiti   derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia. 
              9-35. (Omissis).». 
                
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  1  a  6
          dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165: 
              « Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              7-12-bis. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del citato
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni 
              1-13. (Omissis). 
              14. Il termine per  il  completamento  delle  procedure
          concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo,
          del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  e'
          prorogato  al  31  dicembre  2015,  purche'   le   medesime
          procedure siano indette entro  il  30  giugno  2014.  Nelle
          more,  ferma  restando  la  possibilita'  di  prorogare   o
          modificare gli  incarichi  gia'  attribuiti  ai  sensi  del
          secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo  8  del
          decreto-legge n.  16  del  2012,  non  e'  in  nessun  caso
          consentito il conferimento  di  nuovi  incarichi  oltre  il
          limite complessivo di quelli  attribuiti,  in  applicazione
          della  citata  disposizione,  alla  data  del  31  dicembre
          2013.». 
                
              Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'art. 6 del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6. Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni 
              1-21-quinquies. (Omissis). 
              21-sexies.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2020,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2,  e  all'  articolo
          48, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali ai sensi  dell'  articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'  articolo  19,  comma  5-bis,  del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies. (Omissis).». 
                
              Si  riporta  il  testo   vigente   dell'art.   24   del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              «Art.  24.  Disposizioni  in  materia  di  locazioni  e
          manutenzioni  di  immobili   da   parte   delle   pubbliche
          amministrazioni 
              1. All'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          dopo le parole: "b) verifica la congruita' del canone degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo  1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato" sono inserite le seguenti: "che  devono  essere
          effettuate prioritariamente tra gli immobili di  proprieta'
          pubblica  presenti  sull'applicativo  informatico  messo  a
          disposizione dall'Agenzia  del  demanio;  con  la  predetta
          consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di
          legge in materia di pubblicita', trasparenza  e  diffusione
          delle informazioni". 
              2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          e successive modifiche ed integrazioni, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, e' aggiunto
          il  seguente:  "In  caso  di  inadempimento  dei   predetti
          obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione
          alla  Corte  dei  conti  per   gli   atti   di   rispettiva
          competenza."; 
              b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente: 
              "222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
          del comma 222-bis, entro il 30 giugno  2015,  predispongono
          un  nuovo  piano   di   razionalizzazione   nazionale   per
          assicurare, oltre al rispetto del parametro metri  quadrati
          per  addetto  di  cui  al  comma  222-bis,  un  complessivo
          efficientamento  della  presenza  territoriale,  attraverso
          l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o  di  parte
          di essi, anche in condivisione  con  altre  amministrazioni
          pubbliche,  compresi  quelli  di  proprieta'   degli   enti
          pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in  locazione
          passiva in modo da garantire per ciascuna  amministrazione,
          dal  2016,  una  riduzione,  con  riferimento   ai   valori
          registrati nel 2014, non  inferiore  al  50  per  cento  in
          termini di spesa per locazioni passive e non  inferiore  al
          30 per cento in termini di spazi utilizzati negli  immobili
          dello   Stato.   Sono   esclusi   dall'applicazione   della
          disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
          di  pubblica  sicurezza  e  quelli  destinati  al  soccorso
          pubblico  e  gli   edifici   penitenziari.   I   piani   di
          razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia  del
          demanio per la verifica della compatibilita'  degli  stessi
          con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro  e  non
          oltre 60 giorni dalla presentazione  del  piano,  l'Agenzia
          del demanio comunica al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e all'amministrazione interessata i risultati della
          verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia
          comunica    gli    stanziamenti    di    bilancio     delle
          amministrazioni,  relativi  alle  locazioni   passive,   da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani  di  razionalizzazione  positivamente
          verificati, sono  apportate  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  necessarie  per  il  finanziamento  delle   spese
          connesse alla realizzazione dei predetti  piani,  da  parte
          delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.". 
              2-bis. L'articolo 2-bis del  decreto-legge  15  ottobre
          2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 2-bis. - (Facolta'  di  recesso  delle  pubbliche
          amministrazioni da contratti di locazione). - 1.  Anche  ai
          fini della realizzazione degli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma  1,
          le amministrazioni individuate ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi
          costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono
          comunicare, entro  il  31  luglio  2014,  il  preavviso  di
          recesso dai contratti di locazione  di  immobili  in  corso
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. Il recesso  e'  perfezionato  decorsi
          centottanta  giorni  dal  preavviso,  anche  in  deroga  ad
          eventuali clausole che lo limitino o lo escludano". 
              2-ter.  All'articolo  1,  comma  389,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, le parole:  "comma  1  dell'articolo
          2-bis  del  decreto-legge  15   ottobre   2013,   n.   120,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  dicembre
          2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse. 
              3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Le medesime  Amministrazioni  comunicano  inoltre
          semestralmente, al di fuori  dei  casi  per  i  quali  sono
          attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai
          sensi del comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i  restanti
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia  su  quelli
          di proprieta'  di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi  titolo,
          nonche' l'ammontare dei relativi oneri."; 
              b) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Il  piano  generale  puo'  essere   oggetto   di
          revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per  le
          opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  in  caso  di  sopravvenute   ed   imprevedibili
          esigenze manutentive considerate  prioritarie  rispetto  ad
          uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
          gia' affidati ad uno degli operatori con cui  l'Agenzia  ha
          stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5."; 
              c) al comma 5,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
          capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri". 
              4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  4  le  parole  "1°  gennaio  2015"  sono
          sostituite con le parole "1° luglio 2014"; 
              b) il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "7.  Fermo
          restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui
          ai commi  da  4  a  6  si  applicano  altresi'  alle  altre
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  quanto  compatibili.
          Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          possono adottare misure alternative di  contenimento  della
          spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori
          a  quelli  derivanti   dall'applicazione   della   presente
          disposizione.". 
              5. Al fine della riduzione della spesa per il  deposito
          legale di stampati e documenti: 
              a) agli istituti depositari  previsti  dal  regolamento
          attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge  15  aprile
          2004, n. 106, e' consegnata una sola copia di stampati e di
          documenti a questi assimilabili; 
              b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale
          non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate
          di tutti i documenti stampati in Italia.». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  12  dell'art.  2
          del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101  (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125: 
              «Art.  2.  Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale. 
              1-11-bis. (Omissis) 
              12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo,  in  deroga  all'articolo  2,  comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  fermo
          restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o  nelle
          aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di
          personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013  e  per
          l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo  30,  comma
          8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              13-13-septies (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 6-septies dell'art. 1 del
          decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          diverse), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2007, n. 17, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Proroga di termini in  materia  di  personale,
          professioni e lavoro. 
              1-6-sexies. (Omissis). 
              6-septies. Fino al 31 dicembre 2015, nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili al  personale  appartenente
          al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  collocato  in
          posizione di  comando  o  fuori  ruolo  presso  gli  organi
          costituzionali, presso gli uffici di cui  all'articolo  14,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, nonche' presso gli  uffici  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   continua   ad
          applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo
          personale, e fino alla predetta  data,  non  si  applicano,
          altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del  comma  1
          dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
          n. 217, e la disposizione di cui al comma  3  del  medesimo
          articolo 133». 
                
              Si riporta il testo del  comma  25  dell'art.  4  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4. Riduzioni delle  spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri 
              1-24. (Omissis). 
              25. Le disposizioni  transitorie  di  cui  all'articolo
          168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
          217, in materia  di  percorso  di  carriera  del  personale
          direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 
              26-103. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma  298  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2014), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. 
              1-297. (Omissis). 
              298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali  e'  autorizzato  fino  al  30  giugno  2015   ad
          effettuare  le  operazioni  di  pagamento   e   riscossione
          relative alle competenze dell'ex Agenzia  per  lo  sviluppo
          del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai
          sensi dell'articolo 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti
          gia'  intestati  alla  medesima  Agenzia,   attraverso   un
          dirigente delegato. Le operazioni effettuate  sono  oggetto
          di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. 
              299-749. (Omissis).». 
                
              Si riporta il  testo  del  comma  8  dell'art.  11  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa   europea),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11. Misure urgenti per la  protezione  di  specie
          animali, il controllo delle specie alloctone  e  la  difesa
          del mare, l'operativita' del Parco nazionale  delle  Cinque
          Terre, la riduzione  dell'inquinamento  da  sostanze  ozono
          lesive  contenute  nei  sistemi  di   protezione   ad   uso
          antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche'  parametri
          di verifica per gli impianti termici civili 
              1-7. (Omissis). 
              8.  In  armonia  con  le   finalita'   e   i   principi
          dell'ordinamento giuridico nazionale  in  materia  di  aree
          protette, nonche' con la  disciplina  comunitaria  relativa
          alla Rete Natura 2000, le funzioni statali  concernenti  la
          parte lombarda  del  Parco  nazionale  dello  Stelvio  sono
          attribuite alla regione  Lombardia  che,  conseguentemente,
          partecipa all'intesa relativa al  predetto  Parco,  di  cui
          all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento  e
          di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte  del
          Parco  nazionale  dello  Stelvio  situata   nella   regione
          Trentino-Alto  Adige/Südtirol  si  provvede  con  norma  di
          attuazione dello Statuto della regione  medesima  ai  sensi
          dell'articolo 107 del testo unico di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670.  Fino
          alla sottoscrizione della predetta intesa  e  comunque  non
          oltre il 31 maggio 2015, le funzioni demandate agli  organi
          centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori
          dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica  e
          dal  presidente  in  carica  o  operante   in   regime   di
          prorogatio; i mandati relativi  sono  prorogati  fino  alla
          predetta  data.   In   caso   di   mancato   raggiungimento
          dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri,
          entro  i  successivi  trenta  giorni,  nomina  un  Comitato
          paritetico composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          un rappresentante di ciascuna delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e da un  rappresentante  della  regione
          Lombardia. Ove non  si  riesca  a  costituire  il  Comitato
          paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla  definizione
          dell'intesa  entro  i   trenta   giorni   successivi   alla
          costituzione del Comitato,  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei
          Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          del Presidente della regione Lombardia. Ai  componenti  del
          Comitato paritetico non spetta alcun compenso,  indennita',
          gettone di presenza, rimborso spese o  emolumento  comunque
          denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              9-13. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma  410  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2014), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. 
              1-409. (Omissis). 
              410. L'incarico del Commissario liquidatore  del  Fondo
          gestione  istituti  contrattuali  lavoratori  portuali   in
          liquidazione  coatta  amministrativa,  in  scadenza  al  31
          dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo, senza
          possibilita' di rinnovo, fino al 30 giugno 2015,  a  valere
          sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in  favore
          di   tale   gestione,   per   completare   l'attivita'   di
          liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della
          gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1°
          gennaio 2015,  le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui  agli
          articoli 4, comma  2,  e  9-quater,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive  modificazioni,
          sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477  e  di  euro
          5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477  euro  dal  2015,
          confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica
          economica  di   cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
              411-749. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo  del  comma  11  dell'art.  37  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 37. Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie. 
              1-10. (Omissis). 
              11.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione  in
          quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al  comma
          10,  primo  periodo,   per   essere   destinate,   in   via
          prioritaria, all'assunzione di  personale  di  magistratura
          ordinaria,  nonche',  per  il   solo   anno   2014,   nella
          prospettiva  di  migliorare   l'efficienza   degli   uffici
          giudiziari e per consentire a coloro che  hanno  completato
          il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
          dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228, lo svolgimento di un  periodo  di  perfezionamento  da
          completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa  di
          15 milioni di euro. La titolarita'  del  relativo  progetto
          formativo e' assegnata  al  Ministero  della  giustizia.  A
          decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5  milioni  di
          euro del predetto importo e'  destinata  all'incentivazione
          del  personale  amministrativo  appartenente  agli   uffici
          giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi  di  cui  al
          comma  12,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 9, comma 2-bis, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e alle spese  di  funzionamento  degli
          uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
          primo  periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle   risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          ordinaria. 
              11-bis-21. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 2 del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
          in  materia  di  funzionalita'  del  sistema  giudiziario),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181: 
              «Art. 2. Fondo unico giustizia. 
              1-6-bis. (Omissis) 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis-10. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma  426  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. 
              1-425. (Omissis) 
              426. In relazione alle previsioni di cui  ai  commi  da
          421 a  425  il  termine  del  31  dicembre  2016,  previsto
          dall'articolo 4, commi 6,  8  e  9,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le  finalita'  volte  al
          superamento del precariato, e'  prorogato  al  31  dicembre
          2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal
          predetto articolo 4,  per  gli  anni  2017  e  2018,  delle
          risorse per le assunzioni e delle graduatorie che  derivano
          dalle  procedure  speciali.  Fino  alla  conclusione  delle
          procedure di stabilizzazione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni
          possono  procedere  alla  proroga  dei  contratti  a  tempo
          determinato interessati alle procedure di cui  al  presente
          periodo, fermo restando il rispetto  dei  vincoli  previsti
          dall'articolo 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296,  e  successive  modificazioni,  in  ogni  caso  nel
          rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
              427-735. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 529  dell'art.  1
          della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «Art. 1. 
              1-528. (Omissis) 
              529. Le regioni che alla data dell'ultima  ricognizione
          effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni
          di  eccedenza  di  personale  in  rapporto  alla  dotazione
          organica    sia    complessiva,    sia    relativa     alla
          categoria/qualifica   interessata,   e   che,   ai    sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165,  stiano  assolvendo  alla  carenza   della   dotazione
          organica attraverso il ricorso  e  l'impiego  di  personale
          assunto con procedure ad evidenza pubblica,  con  contratto
          di lavoro subordinato a tempo determinato della  durata  di
          36 mesi e i cui contratti di  lavoro  siano  stati  oggetto
          negli ultimi cinque anni di una serie continua  e  costante
          di rinnovi e proroghe anche con soluzione  di  continuita',
          purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette
          deroghe ai  limiti  contrattuali  imposti  dalla  normativa
          vigente e dal  contratto  stesso  siano  state  oggetto  di
          apposita contrattazione decentrata  tra  le  organizzazioni
          sindacali  abilitate  e   l'ente   interessato   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono
          procedere, con  risorse  proprie,  alla  stabilizzazione  a
          domanda del personale interessato. 
              530-749. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 557  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007), e successive modificazioni: 
              «Art. 1. 
              1-556. (Omissis). 
              557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              558-1364. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis della legge
          24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione   del   Servizio
          nazionale della protezione civile): 
              «Art.  3-bis.  Sistema  di  allerta  nazionale  per  il
          rischio meteo-idrogeologico e idraulico 
              1. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile, il
          sistema di allerta statale e regionale e' costituito  dagli
          strumenti, dai  metodi  e  dalle  modalita'  stabiliti  per
          sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e
          le valutazioni, in tempo reale,  relative  al  preannuncio,
          all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli
          eventi di cui all'articolo 2 al  fine  di  allertare  e  di
          attivare il Servizio nazionale della protezione  civile  ai
          diversi livelli territoriali. 
              2.  Nel  rispetto  delle  competenze  attribuite   alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il
          governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono
          assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle
          regioni, attraverso la rete dei Centri  funzionali  di  cui
          alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          febbraio 2004, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004,  dal  Servizio
          meteorologico nazionale distribuito di cui al comma  4  del
          presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e
          di sorveglianza  e  dai  presidi  territoriali  di  cui  al
          decreto-legge 11  giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  1998,  n.  267,  e  al
          decreto-legge 12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  dicembre  2000,  n.  365,
          nonche' dai centri di competenza e da ogni  altro  soggetto
          chiamato a concorrere  funzionalmente  e  operativamente  a
          tali reti. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento
          dei centri di competenza. 
              3. Sulla base dei livelli di rischio,  anche  previsti,
          di cui al comma 1, ogni regione provvede a  determinare  le
          procedure  e  le  modalita'  di  allertamento  del  proprio
          sistema  di  protezione  civile  ai  diversi   livelli   di
          competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7  settembre  2001,
          n.  343,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          novembre 2001, n. 401. 
              4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione  si  provvede   all'attuazione   del
          Servizio meteorologico nazionale  distribuito  (SMND),  nel
          rispetto della normativa vigente in materia per  i  diversi
          settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto  del
          Presidente della Repubblica. 
              5.    Le    amministrazioni    competenti    provvedono
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'art. 14 dell'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3891  del  4
          agosto 2010 (Disposizioni urgenti  di  protezione  civile),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2010, e successive modificazioni: 
              «Art. 14. 
              1. Per fronteggiare  adeguatamente  ed  in  termini  di
          somma urgenza i contesti emergenziali citati  in  premessa,
          ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie
          capacita'  di  previsione,  monitoraggio  e   sorveglianza,
          nell'ambito del Sistema di allertamento  nazionale  di  cui
          alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          febbraio 2004 e successive modificazioni e del  3  dicembre
          2008, le Regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a
          propri  carico,  allo  sviluppo  ed  al  rafforzamento  dei
          rispettivi  Centri  funzionali  regionali  e   delle   Sale
          operative  regionali  mediante   il   potenziamento   delle
          relative   strutture,   con   particolare    riguardo    al
          collegamento tra le stesse nonche' con il Centro funzionale
          centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento
          della protezione civile, anche attraverso  la  proroga  dei
          rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei  rapporti  di
          collaborazione coordinata e continuativa,  in  deroga  alla
          normativa vigente. A tal fine e'  consentita,  inoltre,  la
          stipula e la proroga dei contratti di  somministrazione  di
          lavoro a tempo determinato nonche' di contratti di lavoro e
          relative proroghe ad essi  correlati  anche  in  deroga  la
          comma 2 dell'art. 22 del decreto  legislativo  n.  276  del
          2003 cosi come attuato dal Contratto collettivo  di  lavoro
          per la  categoria  delle  agenzie  di  somministrazione  di
          lavoro del 24 luglio 2008 ed in deroga, altresi',  all'art.
          43 del predetto contratto; nei confronti di tali  contratti
          non operano le disposizioni di cui all'art. 20 del  decreto
          legislativo n. 276 del 2003. 
              2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  la  regione
          autonoma Friuli-Venezia Giulia  provvede  anche  in  deroga
          alle leggi regionali n. 24 del 30 dicembre 2009, art. 13  e
          n. 12 del 16 luglio 2010, art. 12.». 
                
              Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art. 9
          della legge 6 luglio 2012,  n.  96  (Norme  in  materia  di
          riduzione dei contributi pubblici in favore dei  partiti  e
          dei movimenti politici, nonche'  misure  per  garantire  la
          trasparenza e i  controlli  dei  rendiconti  dei  medesimi.
          Delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  delle
          leggi  concernenti  il  finanziamento  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici  e  per  l'armonizzazione  del   regime
          relativo alle detrazioni fiscali): 
              «Art. 9.  Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici 
              1-2. (Omissis). 
              3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e  il
          controllo  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici,   di   seguito   denominata   «Commissione».   La
          Commissione ha sede presso  la  Camera  dei  deputati,  che
          provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
          assicurarne   l'operativita'   attraverso   le   necessarie
          dotazioni di personale di  segreteria.  La  Commissione  e'
          composta da cinque componenti, di  cui  uno  designato  dal
          Primo presidente della Corte di cassazione,  uno  designato
          dal Presidente del Consiglio di Stato e tre  designati  dal
          Presidente della Corte dei conti. Tutti i  componenti  sono
          scelti   fra   i   magistrati   dei    rispettivi    ordini
          giurisdizionali con qualifica non  inferiore  a  quella  di
          consigliere di cassazione o equiparata. La  Commissione  e'
          nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
          del presente comma, con atto congiunto dei  Presidenti  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il  medesimo  atto
          e'  individuato  tra  i  componenti  il  Presidente   della
          Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti  della
          Commissione non e' corrisposto alcun compenso o  indennita'
          per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
          la durata dell'incarico i componenti della Commissione  non
          possono  assumere  ovvero  svolgere   altri   incarichi   o
          funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di
          quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 
              4. (Omissis) 
              5.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',   la
          Commissione effettua  il  controllo  anche  verificando  la
          conformita' delle spese effettivamente  sostenute  e  delle
          entrate percepite  alla  documentazione  prodotta  a  prova
          delle stesse. A tal fine, entro il  15  febbraio  dell'anno
          successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita
          i partiti e i  movimenti  politici  interessati  a  sanare,
          entro  e  non  oltre  il  31  marzo   seguente,   eventuali
          irregolarita' contabili da essa riscontrate.  Entro  e  non
          oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva
          una relazione in cui esprime il giudizio di  regolarita'  e
          di conformita' alla legge, di  cui  al  primo  periodo  del
          comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato
          della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano
          la  pubblicazione  nei  siti  internet   delle   rispettive
          Assemblee. 
              6-29. (Omissis)». 
                
              Si riporta il testo vigente degli artt. 4, 5, comma  3,
          10, commi 1 e 2, 11 e  12  del  decreto-legge  28  dicembre
          2013,  n.  149  (Abolizione  del   finanziamento   pubblico
          diretto,   disposizioni   per   la   trasparenza    e    la
          democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione
          volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 13, e successive modificazioni: 
              «Art. 4  Registro  dei  partiti  politici  che  possono
          accedere ai benefici previsti dal presente decreto 
              1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale
          rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere
          copia autentica  dello  statuto  alla  Commissione  di  cui
          all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96,
          la  quale  assume  la  denominazione  di  «Commissione   di
          garanzia degli statuti e per la trasparenza e il  controllo
          dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
          «Commissione». 
              2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto
          degli   elementi   indicati   all'articolo    3,    procede
          all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da  essa
          tenuto, dei partiti  politici  riconosciuti  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              3. Qualora lo statuto non sia  ritenuto  conforme  alle
          disposizioni di cui all'articolo 3, la  Commissione,  anche
          previa  audizione  di  un  rappresentante   designato   dal
          partito,   invita   il   partito,   tramite    il    legale
          rappresentante, ad apportare le modifiche  necessarie  e  a
          depositarle, in  copia  autentica,  entro  un  termine  non
          prorogabile che non puo' essere inferiore a  trenta  giorni
          ne' superiore a sessanta giorni. 
              3-bis. Qualora le  modifiche  apportate  ai  sensi  del
          comma 3 non siano ritenute conformi  alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 3 o il termine di cui al  citato  comma  3
          non sia rispettato, la Commissione nega, con  provvedimento
          motivato, l'iscrizione al  registro  di  cui  al  comma  2.
          Contro il provvedimento di diniego e'  ammesso  ricorso  al
          giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla
          comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione
          di copia integrale del provvedimento stesso. 
              4. Ogni modifica dello statuto deve  essere  sottoposta
          alla Commissione secondo la procedura di  cui  al  presente
          articolo. 
              5. Lo  statuto  dei  partiti  politici  e  le  relative
          modificazioni sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          entro un mese, rispettivamente, dalla  data  di  iscrizione
          nel registro di  cui  al  comma  2  ovvero  dalla  data  di
          approvazione delle modificazioni. 
              6. I partiti politici costituiti alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari
          di fare riferimento un gruppo  parlamentare  costituito  in
          almeno una delle Camere secondo  le  norme  dei  rispettivi
          regolamenti,  ovvero  una  singola  componente  interna  al
          Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma  1
          entro dodici mesi dalla medesima data. 
              7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui  al
          comma 2 sono condizioni  necessarie  per  l'ammissione  dei
          partiti  politici  ai  benefici   ad   essi   eventualmente
          spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del  presente
          decreto. Nelle more della scadenza del termine  di  cui  al
          comma 6, i partiti  costituiti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di
          fare  riferimento  un  gruppo  parlamentare  costituito  in
          entrambe  le  Camere  secondo  le  norme   dei   rispettivi
          regolamenti, possono comunque usufruire  del  beneficio  di
          cui all'articolo 16,  nonche'  dei  benefici  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, purche' in  tale  ultimo  caso  siano  in
          possesso dei requisiti prescritti  ai  sensi  dell'articolo
          10. 
              8. Il registro di cui al comma  2  e'  consultabile  in
          un'apposita  sezione  del  sito  internet   ufficiale   del
          Parlamento italiano.  Nel  registro  sono  evidenziate  due
          separate  sezioni,  recanti   l'indicazione   dei   partiti
          politici   che   soddisfano    i    requisiti    di    cui,
          rispettivamente, alla lettera a)  e  alla  lettera  b)  del
          comma 1 dell'articolo 10. 
              Art. 5 Norme per la trasparenza e la semplificazione 
              1-2-bis. (Omissis). 
              3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati  in  favore
          dei  partiti  politici  iscritti  nel   registro   di   cui
          all'articolo 4, che non  superino  nell'anno  l'importo  di
          euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal
          contante che  consentano  di  garantire  la  tracciabilita'
          dell'operazione e l'esatta identita'  dell'autore,  non  si
          applicano  le  disposizioni   di   cui   al   terzo   comma
          dell'articolo 4 della legge 18 novembre  1981,  n.  659,  e
          successive modificazioni.  Nei  casi  di  cui  al  presente
          comma, i  rappresentanti  legali  dei  partiti  beneficiari
          delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla  Presidenza
          della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti  che  hanno
          erogato finanziamenti o contributi  di  importo  superiore,
          nell'anno, a  euro  5.000,  e  la  relativa  documentazione
          contabile. L'obbligo di  cui  al  periodo  precedente  deve
          essere  adempiuto  entro  tre  mesi  dalla  percezione  del
          finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza  al
          predetto obbligo ovvero in caso di  dichiarazioni  mendaci,
          si applica la disciplina  sanzionatoria  di  cui  al  sesto
          comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659  del  1981.
          L'elenco  dei  soggetti  che  hanno  erogato   i   predetti
          finanziamenti  o  contributi  e  i  relativi  importi  sono
          pubblicati  in  maniera  facilmente  accessibile  nel  sito
          internet ufficiale del Parlamento  italiano.  L'elenco  dei
          soggetti che  hanno  erogato  i  predetti  finanziamenti  o
          contributi  e  i  relativi  importi  e'  pubblicato,   come
          allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet  del
          partito politico. Gli obblighi di  pubblicazione  nei  siti
          internet di cui al quinto e al sesto periodo  del  presente
          comma concernono soltanto  i  dati  dei  soggetti  i  quali
          abbiano  prestato  il  proprio  consenso,  ai  sensi  degli
          articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia
          di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  individuate  le   modalita'   per
          garantire   la   tracciabilita'    delle    operazioni    e
          l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo  del
          presente comma. 
              4. (Omissis). 
              Art. 10. Partiti ammessi alla contribuzione  volontaria
          agevolata, nonche' limiti alla contribuzione volontaria 
              1. A  decorrere  dall'anno  2014,  i  partiti  politici
          iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ad  esclusione
          dei partiti  che  non  hanno  piu'  una  rappresentanza  in
          Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta: 
              a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato
          di  cui  all'articolo  11,   qualora   abbiano   conseguito
          nell'ultima consultazione elettorale  almeno  un  candidato
          eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il
          nome di un candidato, alle  elezioni  per  il  rinnovo  del
          Senato della Repubblica, della  Camera  dei  deputati,  dei
          membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno
          dei consigli regionali o delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano,  ovvero  abbiano  presentato  nella  medesima
          consultazione   elettorale   candidati   in   almeno    tre
          circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della  Camera
          dei deputati o in almeno tre regioni  per  il  rinnovo  del
          Senato della Repubblica, o  in  un  consiglio  regionale  o
          delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per
          l'elezione dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
          all'Italia; 
              b) alla  ripartizione  annuale  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 12,  qualora  abbiano  conseguito  nell'ultima
          consultazione elettorale almeno un candidato  eletto  sotto
          il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del  Senato
          della Repubblica, della Camera dei deputati  o  dei  membri
          del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
              2. Possono altresi' essere  ammessi,  a  richiesta,  ai
          benefici di cui gli articoli 11 e 12 del  presente  decreto
          anche i partiti  politici  iscritti  nel  registro  di  cui
          all'articolo 4: 
              a)  cui  dichiari  di  fare   riferimento   un   gruppo
          parlamentare costituito in almeno una delle Camere  secondo
          le norme dei rispettivi  regolamenti,  ovvero  una  singola
          componente interna al Gruppo misto; 
              b)   che   abbiano   depositato    congiuntamente    il
          contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata  a
          una competizione elettorale mediante  la  presentazione  di
          una lista comune di candidati  o  di  candidati  comuni  in
          occasione del rinnovo del Senato  della  Repubblica,  della
          Camera  dei  deputati  o  delle  elezioni  dei  membri  del
          Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando  almeno
          un candidato  eletto,  sempre  che  si  tratti  di  partiti
          politici  che  risultino  iscritti  nel  registro  di   cui
          all'articolo  4  prima   della   data   di   deposito   del
          contrassegno. 
              3-12. (Omissis). 
              Art. 11.  Detrazioni  per  le  erogazioni  liberali  in
          denaro in favore di partiti politici 
              1. A decorrere dall'anno 2014, le  erogazioni  liberali
          in denaro effettuate dalle persone fisiche  in  favore  dei
          partiti politici iscritti nella prima sezione del  registro
          di cui all'articolo 4 del presente decreto sono  ammesse  a
          detrazione per oneri,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche disciplinata dal testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, alle condizioni stabilite  dal  comma  2  del
          presente  articolo.  L'agevolazione  di  cui  al   presente
          articolo si applica anche alle  erogazioni  in  favore  dei
          partiti  o  delle  associazioni   promotrici   di   partiti
          effettuate  prima  dell'iscrizione  al  registro  ai  sensi
          dell'articolo 4 e  dell'ammissione  ai  benefici  ai  sensi
          dell'articolo  10,  a  condizione   che   entro   la   fine
          dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al  registro
          e ammessi ai benefici. 
              2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un  importo
          delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per
          cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. 
              3. 
              4. 
              4-bis.  A  partire  dall'anno  di   imposta   2007   le
          erogazioni  in  denaro  effettuate  a  favore  di   partiti
          politici,  esclusivamente  tramite  bonifico   bancario   o
          postale  e  tracciabili  secondo   la   vigente   normativa
          antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai
          sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917.  Le  medesime   erogazioni   continuano   a
          considerarsi detraibili ai sensi del  citato  articolo  15,
          comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente  articolo,  anche
          quando i relativi  versamenti  sono  effettuati,  anche  in
          forma di donazione,  dai  candidati  e  dagli  eletti  alle
          cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari
          o statutarie deliberate dai partiti  o  movimenti  politici
          beneficiari delle erogazioni medesime. 
              5. 
              6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul
          reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza  dell'ammontare
          dell'imposta  lorda,  un  importo  pari  al  26  per  cento
          dell'onere per le erogazioni liberali in denaro  effettuate
          in favore dei partiti  politici  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000
          euro annui limitatamente alle societa' e agli enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  medesimo
          testo unico, diversi  dagli  enti  nei  quali  vi  sia  una
          partecipazione pubblica o i cui titoli siano  negoziati  in
          mercati regolamentati  italiani  o  esteri,  nonche'  dalle
          societa'  ed   enti   che   controllano,   direttamente   o
          indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o
          sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla
          i soggetti medesimi, nonche' dalle societa'  concessionarie
          dello Stato o di enti pubblici, per la durata del  rapporto
          di concessione. 
              7. Le detrazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          consentite a condizione che il versamento delle  erogazioni
          liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee
          a garantire la tracciabilita'  dell'operazione  e  l'esatta
          identificazione   del   suo   autore   e    a    consentire
          all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere stabilite con regolamento  da
          emanare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              8. 
              9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 1 a  7,  valutate  in  27,4
          milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2016, si provvede  mediante  utilizzo
          di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili  per
          effetto delle disposizioni recate dall'articolo  14,  commi
          1, lettera b), e 2, del presente decreto. 
              10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede  al
          monitoraggio  delle  minori  entrate  di  cui  al  presente
          articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia  e
          delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o  siano  in
          procinto  di   verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
          previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
          196 del 2009, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
          necessaria alla copertura finanziaria delle minori  entrate
          risultanti  dall'attivita'  di  monitoraggio,  dell'importo
          delle  risorse  disponibili  iscritte  nel  fondo  di   cui
          all'articolo 12, comma 4, del  presente  decreto,  mediante
          corrispondente rideterminazione della  quota  del  due  per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  da
          destinare a  favore  dei  partiti  politici  ai  sensi  del
          medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          riferisce senza ritardo alle Camere con apposita  relazione
          in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
          misure di cui al secondo periodo del presente comma. 
              11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti
          un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse
          di cui all'articolo 12,  comma  4,  sono  integrate  di  un
          importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato
          al  comma  9  e  quello  effettivamente  sostenuto  per  le
          finalita' di cui al presente articolo, come  accertato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Art. 12. Destinazione  volontaria  del  due  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
              1.  A  decorrere  dall'anno   finanziario   2014,   con
          riferimento  al  precedente  periodo   d'imposta,   ciascun
          contribuente puo' destinare il due per mille della  propria
          imposta sul reddito delle persone fisiche a  favore  di  un
          partito  politico  iscritto  nella  seconda   sezione   del
          registro di cui all'articolo 4. 
              2. Le destinazioni di cui al  comma  1  sono  stabilite
          esclusivamente  sulla  base  delle  scelte  effettuate  dai
          contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei  redditi,
          ovvero da quelli esonerati dall'obbligo  di  presentare  la
          dichiarazione,  mediante  la  compilazione  di  una  scheda
          recante l'elenco  dei  soggetti  aventi  diritto  trasmesso
          all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10,  comma
          3, del presente  decreto.  Il  contribuente  puo'  indicare
          sulla scheda un solo partito politico cui destinare il  due
          per mille. 
              2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni  espresse
          ai sensi dei commi precedenti dai  contribuenti  che  hanno
          presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30  giugno
          di ciascun anno o comunque nel diverso termine  annualmente
          stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi
          dell'articolo 13,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,
          e successive  modificazioni,  ovvero  da  quelli  esonerati
          dall'obbligo di presentare la  dichiarazione,  mediante  la
          compilazione di una scheda recante  l'elenco  dei  soggetti
          aventi diritto, sono corrisposte ai  partiti  a  titolo  di
          acconto entro il successivo 31 agosto,  comunque  entro  un
          limite  complessivo  pari  al  40  per  cento  della  somma
          autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il
          successivo 31  dicembre  sono  corrisposte  ai  partiti  le
          risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso
          delle dichiarazioni presentate entro gli  ordinari  termini
          di legge, al netto di quanto versato ai medesimi  a  titolo
          di  acconto.  Ai  fini  della  ripartizione  delle  risorse
          destinate dai contribuenti  non  si  tiene  comunque  conto
          delle  dichiarazioni  dei  redditi  presentate   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
          n. 322. La somma complessivamente  corrisposta  ai  partiti
          aventi diritto non puo' in ogni caso superare il  tetto  di
          spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri di natura non  regolamentare,  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  i
          criteri e le modalita' per il riparto e  la  corresponsione
          delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base
          delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire
          la tempestivita' e l'economicita' di gestione,  nonche'  le
          modalita' di semplificazione degli adempimenti e di  tutela
          della  riservatezza   e   di   espressione   delle   scelte
          preferenziali dei contribuenti. 
              3-bis.  In  via  transitoria,  per  il  primo  anno  di
          applicazione delle disposizioni del presente articolo,  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          adottare  entro  dieci   giorni   dall'avvenuta   ricezione
          dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite: 
              a) l'apposita scheda per la destinazione  del  due  per
          mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  le
          relative modalita' di trasmissione telematica; 
              b) le modalita'  che  garantiscono  la  semplificazione
          degli adempimenti a carico dei  contribuenti  e  la  tutela
          della  riservatezza  delle  scelte  preferenziali,  secondo
          quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e  del
          cinque per mille. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno  2016  e  di  45,1
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in
          apposito fondo da istituire nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto
          previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. 
              5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del
          presente articolo si provvede mediante  utilizzo  di  quota
          parte dei risparmi che si rendono disponibili  per  effetto
          delle  disposizioni  recate  dall'articolo  14,  commi   1,
          lettera b), e 2, del presente decreto. 
              6. Le somme iscritte annualmente nel fondo  di  cui  al
          comma 4, non utilizzate  al  termine  dell'esercizio,  sono
          nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato. 
              6-bis.  Per  le  spese  relative   alle   comunicazioni
          individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui
          al comma 1, il partito politico  usufruisce  della  tariffa
          postale di cui all'articolo  17  della  legge  10  dicembre
          1993,  n.  515.  Tale  tariffa   puo'   essere   utilizzata
          unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. 
              6-ter.  Ai  maggiori  oneri  di  cui  al  comma  6-bis,
          determinati nel limite massimo di 9  milioni  di  euro  nel
          2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro  nel
          2016, si provvede mediante  utilizzo  di  quota  parte  dei
          risparmi che  si  rendono  disponibili  per  effetto  delle
          disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera  b),
          e 2, del presente decreto.». 
              La  Deliberazione  15  gennaio  2014,   n.   1,   della
          Commissione  per  la  trasparenza  e   il   controllo   dei
          rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti   politici   e'
          reperibile  sul  sito  web  del  Parlamento   all'indirizzo
          http://www.parlamento.it/1057.